Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali.
Le Regioni e le province autonome che hanno già recepito la direttiva 2002/91/CE, devono adottare tutte le misure necessarie per favorire un allineamento dei propri strumenti alle Linee guida.
Per l’attivazione di tutti i meccanismi di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è istituito un Tavolo di confronto e coordinamento.
Gli attestati di certificazione sono validi per un massimo di dieci anni, anche in presenza di eventuali aggiornamenti.
La validità massima dell’attestato è confermata solo se sono rispettate le normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso così non fosse, l’attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All’attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del Dpr 412/1993.
L’attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell’edificio.
La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.
Il certificatore deve:
1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell'immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
2. classificare l'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. rilasciare l'attestato di certificazione energetica