Certificazione energetica

- Un regolamento che stabilisca le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Tale provvedimento è stato varato con il Dpr 2 aprile 2009, n. 59 “Rendimento energetico in edilizia”, pubblicato in gazzetta ufficiale 10 giugno 2009.
- Un decreto ministeriale che contenga le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; il 26 giugno 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha varato il provvedimento che contiene le Linee guida e gli allegati.
- Un regolamento con i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. È questo l’unico decreto attuativo che ancora manca; a tal proposito si sottolinea che fino alla pubblicazione del suddetto rimarranno validi i requisiti dettati dal D.Lgs. 115/08.
Con la pubblicazione delle Linee guida è stato predisposto un modello di attestato di certificazione energetica a cui dovranno conformarsi le regioni che non hanno ancora legiferato in materia; tutte le altre dovranno invece adottare “misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti […] alle Linee guida”.
Il prototipo contiene sostanzialmente una serie di indicatori che rappresentano le prestazioni energetiche dell’edificio e ne rendono immediata la lettura tramite un “cruscotto” (il nome deriva dalla similitudine con il cruscotto di un autoveicolo). A questi indicatori viene associata una Classe Energetica, la cui denominazione varia da “A” a “G” nel senso di efficienza decrescente. Un aspetto fondamentale è la presenza di una sezione contenente le raccomandazioni per migliorare la prestazione energetica dell’edificio con la conseguente classe energetica potenzialmente raggiungibile.
La dimensione temporale dell’attestato si esaurisce nei dieci anni; tale validità non viene inficiata da eventuali aggiornamenti del decreto stesso, mentre, in caso di ristrutturazione edilizia o impiantistica, il decreto prescrive un aggiornamento dell’attestato.
Così come specificato al paragrafo 7 delle Linee Guida, il sistema di classificazione nazionale ha le seguenti caratteristiche:
- possono coesistere maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe B, B+);
- la classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione;
- è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili per la climatizzazione invernale che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 (EPiL(2010)) ed è parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato;
- al fine di rafforzare l’aspetto “informativo” del certificato, oltre all’indice di prestazione energetica dell’edificio (necessità di energia primaria specifica), nell’attestato devono essere riportati i dati relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell’involucro e il rendimento medio stagionale dell’impianto.
Si ricorda che, benché la direttiva europea EPBD prevedesse di considerare i fabbisogni per la climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione, la normativa italiana, almeno nella fase di avvio, considera solo gli indici di prestazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS; con uno o più atti successivi si procederà ad estendere la certificazione a tutti gli altri servizi energetici afferenti l’edificio
Il fine principale della certificazione energetica è quello di esplicitare i consumi energetici di un edificio, incentivando, così, il mercato degli immobili eco-efficienti e innescando, quindi, un meccanismo in cui sia lo stesso mercato a premiare gli edifici di classe superiore.
È stata introdotta per la prima volta in Europa con la direttiva EU 2002/91 (conosciuta come EPBD Energy Performance of Building Directive) ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs.192/05, modificato dal D.Lgs.311/06. Il decreto prevedeva fondamentalmente tre provvedimenti attuativi, due dei quali già emanati:
- Un regolamento che stabilisca le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Tale provvedimento è stato varato con il Dpr 2 aprile 2009, n. 59 “Rendimento energetico in edilizia”, pubblicato in gazzetta ufficiale 10 giugno 2009.
- Un decreto ministeriale che contenga le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; il 26 giugno 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha varato il provvedimento che contiene le Linee guida e gli allegati.
- Un regolamento con i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. È questo l’unico decreto attuativo che ancora manca; a tal proposito si sottolinea che fino alla pubblicazione del suddetto rimarranno validi i requisiti dettati dal D.Lgs. 115/08.
Con la pubblicazione delle Linee guida è stato predisposto un modello di attestato di certificazione energetica a cui dovranno conformarsi le regioni che non hanno ancora legiferato in materia; tutte le altre dovranno invece adottare “misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti […] alle Linee guida”.
Il prototipo contiene sostanzialmente una serie di indicatori che rappresentano le prestazioni energetiche dell’edificio e ne rendono immediata la lettura tramite un “cruscotto” (il nome deriva dalla similitudine con il cruscotto di un autoveicolo). A questi indicatori viene associata una Classe Energetica, la cui denominazione varia da “A” a “G” nel senso di efficienza decrescente. Un aspetto fondamentale è la presenza di una sezione contenente le raccomandazioni per migliorare la prestazione energetica dell’edificio con la conseguente classe energetica potenzialmente raggiungibile.
La dimensione temporale dell’attestato si esaurisce nei dieci anni; tale validità non viene inficiata da eventuali aggiornamenti del decreto stesso, mentre, in caso di ristrutturazione edilizia o impiantistica, il decreto prescrive un aggiornamento dell’attestato.
Così come specificato al paragrafo 7 delle Linee Guida, il sistema di classificazione nazionale ha le seguenti caratteristiche:
- possono coesistere maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe B, B+);
- la classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione;
- è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili per la climatizzazione invernale che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 (EPiL(2010)) ed è parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato;
- al fine di rafforzare l’aspetto “informativo” del certificato, oltre all’indice di prestazione energetica dell’edificio (necessità di energia primaria specifica), nell’attestato devono essere riportati i dati relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell’involucro e il rendimento medio stagionale dell’impianto.
Si ricorda che, benché la direttiva europea EPBD prevedesse di considerare i fabbisogni per la climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione, la normativa italiana, almeno nella fase di avvio, considera solo gli indici di prestazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS; con uno o più atti successivi si procederà ad estendere la certificazione a tutti gli altri servizi energetici afferenti l’edificio.
Il fine principale della certificazione energetica è quello di esplicitare i consumi energetici di un edificio, incentivando, così, il mercato degli immobili eco-efficienti e innescando, quindi, un meccanismo in cui sia lo stesso mercato a premiare gli edifici di classe superiore.
È stata introdotta per la prima volta in Europa con la direttiva EU 2002/91 (conosciuta come EPBD Energy Performance of Building Directive) ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs.192/05, modificato dal D.Lgs.311/06. Il decreto prevedeva fondamentalmente tre provvedimenti attuativi, due dei quali già emanati:
- Un regolamento che stabilisca le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici. Tale provvedimento è stato varato con il Dpr 2 aprile 2009, n. 59 “Rendimento energetico in edilizia”, pubblicato in gazzetta ufficiale 10 giugno 2009.
- Un decreto ministeriale che contenga le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici; il 26 giugno 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha varato il provvedimento che contiene le Linee guida e gli allegati.
- Un regolamento con i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici. È questo l’unico decreto attuativo che ancora manca; a tal proposito si sottolinea che fino alla pubblicazione del suddetto rimarranno validi i requisiti dettati dal D.Lgs. 115/08.
Con la pubblicazione delle Linee guida è stato predisposto un modello di attestato di certificazione energetica a cui dovranno conformarsi le regioni che non hanno ancora legiferato in materia; tutte le altre dovranno invece adottare “misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti […] alle Linee guida”.
Il prototipo contiene sostanzialmente una serie di indicatori che rappresentano le prestazioni energetiche dell’edificio e ne rendono immediata la lettura tramite un “cruscotto” (il nome deriva dalla similitudine con il cruscotto di un autoveicolo). A questi indicatori viene associata una Classe Energetica, la cui denominazione varia da “A” a “G” nel senso di efficienza decrescente. Un aspetto fondamentale è la presenza di una sezione contenente le raccomandazioni per migliorare la prestazione energetica dell’edificio con la conseguente classe energetica potenzialmente raggiungibile.
La dimensione temporale dell’attestato si esaurisce nei dieci anni; tale validità non viene inficiata da eventuali aggiornamenti del decreto stesso, mentre, in caso di ristrutturazione edilizia o impiantistica, il decreto prescrive un aggiornamento dell’attestato.
Così come specificato al paragrafo 7 delle Linee Guida, il sistema di classificazione nazionale ha le seguenti caratteristiche:
- possono coesistere maggiori specificazioni all’interno della stessa classe (a titolo esemplificativo classe B, B+);
- la classe energetica globale dell’edificio comprende sottoclassi rappresentative dei singoli servizi energetici certificati: riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria e illuminazione;
- è definito sulla base dei limiti massimi ammissibili per la climatizzazione invernale che saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2010 (EPiL(2010)) ed è parametrato al rapporto di forma dell’edificio e ai gradi giorno della località dove lo stesso è ubicato;
- al fine di rafforzare l’aspetto “informativo” del certificato, oltre all’indice di prestazione energetica dell’edificio (necessità di energia primaria specifica), nell’attestato devono essere riportati i dati relativi alle prestazioni parziali, quali il fabbisogno energetico dell’involucro e il rendimento medio stagionale dell’impianto.
Si ricorda che, benché la direttiva europea EPBD prevedesse di considerare i fabbisogni per la climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione, la normativa italiana, almeno nella fase di avvio, considera solo gli indici di prestazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS; con uno o più atti successivi si procederà ad estendere la certificazione a tutti gli altri servizi energetici afferenti l’edificio