Certificazione energetica

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Con la pubblicazione delle Linee guida è stato predisposto un modello di attestato di certificazione energetica a cui dovranno conformarsi le regioni che non hanno ancora legiferato in materia; tutte le altre dovranno invece adottare “misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti […] alle Linee guida”.
Il prototipo contiene sostanzialmente una serie di indicatori che rappresentano le prestazioni energetiche dell’edificio e ne rendono immediata la lettura tramite un “cruscotto” (il nome deriva dalla similitudine con il cruscotto di un autoveicolo). A questi indicatori viene associata una Classe Energetica, la cui denominazione varia da “A” a “G” nel senso di efficienza decrescente. Un aspetto fondamentale è la presenza di una sezione contenente le raccomandazioni per migliorare la prestazione energetica dell’edificio con la conseguente classe energetica potenzialmente raggiungibile.
La dimensione temporale dell’attestato si esaurisce nei dieci anni; tale validità non viene inficiata da eventuali aggiornamenti del decreto stesso, mentre, in caso di ristrutturazione edilizia o impiantistica, il decreto prescrive un aggiornamento dell’attestato.
Così come specificato al paragrafo 7 delle Linee Guida, il sistema di classificazione nazionale ha le seguenti caratteristiche:

 

Si ricorda che, benché la direttiva europea EPBD prevedesse di considerare i fabbisogni per la climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione, la normativa italiana, almeno nella fase di avvio, considera solo gli indici di prestazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS; con uno o più atti successivi si procederà ad estendere la certificazione a tutti gli altri servizi energetici afferenti l’edificio

Il fine principale della certificazione energetica è quello di esplicitare i consumi energetici di un edificio, incentivando, così, il mercato degli immobili eco-efficienti e innescando, quindi, un meccanismo in cui sia lo stesso mercato a premiare gli edifici di classe superiore.
È stata introdotta per la prima volta in Europa con la direttiva EU 2002/91 (conosciuta come
EPBD Energy Performance of Building Directive) ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs.192/05, modificato dal D.Lgs.311/06. Il decreto prevedeva fondamentalmente tre provvedimenti attuativi, due dei quali già emanati:
Con la pubblicazione delle Linee guida è stato predisposto un modello di attestato di certificazione energetica a cui dovranno conformarsi le regioni che non hanno ancora legiferato in materia; tutte le altre dovranno invece adottare “misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti […] alle Linee guida”.
Il prototipo contiene sostanzialmente una serie di indicatori che rappresentano le prestazioni energetiche dell’edificio e ne rendono immediata la lettura tramite un “cruscotto” (il nome deriva dalla similitudine con il cruscotto di un autoveicolo). A questi indicatori viene associata una Classe Energetica, la cui denominazione varia da “A” a “G” nel senso di efficienza decrescente. Un aspetto fondamentale è la presenza di una sezione contenente le raccomandazioni per migliorare la prestazione energetica dell’edificio con la conseguente classe energetica potenzialmente raggiungibile.
La dimensione temporale dell’attestato si esaurisce nei dieci anni; tale validità non viene inficiata da eventuali aggiornamenti del decreto stesso, mentre, in caso di ristrutturazione edilizia o impiantistica, il decreto prescrive un aggiornamento dell’attestato.
Così come specificato al paragrafo 7 delle Linee Guida, il sistema di classificazione nazionale ha le seguenti caratteristiche:
Si ricorda che, benché la direttiva europea EPBD prevedesse di considerare i fabbisogni per la climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione, la normativa italiana, almeno nella fase di avvio, considera solo gli indici di prestazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS; con uno o più atti successivi si procederà ad estendere la certificazione a tutti gli altri servizi energetici afferenti l’edificio.
Il fine principale della certificazione energetica è quello di esplicitare i consumi energetici di un edificio, incentivando, così, il mercato degli immobili eco-efficienti e innescando, quindi, un meccanismo in cui sia lo stesso mercato a premiare gli edifici di classe superiore.
È stata introdotta per la prima volta in Europa con la direttiva EU 2002/91 (conosciuta come
EPBD Energy Performance of Building Directive) ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs.192/05, modificato dal D.Lgs.311/06. Il decreto prevedeva fondamentalmente tre provvedimenti attuativi, due dei quali già emanati:
Con la pubblicazione delle Linee guida è stato predisposto un modello di attestato di certificazione energetica a cui dovranno conformarsi le regioni che non hanno ancora legiferato in materia; tutte le altre dovranno invece adottare “misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti […] alle Linee guida”.
Il prototipo contiene sostanzialmente una serie di indicatori che rappresentano le prestazioni energetiche dell’edificio e ne rendono immediata la lettura tramite un “cruscotto” (il nome deriva dalla similitudine con il cruscotto di un autoveicolo). A questi indicatori viene associata una Classe Energetica, la cui denominazione varia da “A” a “G” nel senso di efficienza decrescente. Un aspetto fondamentale è la presenza di una sezione contenente le raccomandazioni per migliorare la prestazione energetica dell’edificio con la conseguente classe energetica potenzialmente raggiungibile.
La dimensione temporale dell’attestato si esaurisce nei dieci anni; tale validità non viene inficiata da eventuali aggiornamenti del decreto stesso, mentre, in caso di ristrutturazione edilizia o impiantistica, il decreto prescrive un aggiornamento dell’attestato.
Così come specificato al paragrafo 7 delle Linee Guida, il sistema di classificazione nazionale ha le seguenti caratteristiche:
Si ricorda che, benché la direttiva europea EPBD prevedesse di considerare i fabbisogni per la climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e illuminazione, la normativa italiana, almeno nella fase di avvio, considera solo gli indici di prestazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di ACS; con uno o più atti successivi si procederà ad estendere la certificazione a tutti gli altri servizi energetici afferenti l’edificio